Art. 7.
(Albo professionale regionale).

      1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione regionale di cui all'articolo 6 istituisce l'albo professionale regionale per

 

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le figure tecnico-professionali di istruttore cinofilo e per le qualifiche di kennel management e di educatore cinofilo. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per l'esercizio delle relative professioni.